Articolo 829 del Codice di procedura civile

Art. 829.
(( (Casi di nullita').))((L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
1) se il compromesso e' nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita', quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi))
Entrata in vigore il 9 marzo 1994
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