Articolo 353 del Codice di procedura civile

Art. 353.
(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza).

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) ---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Entrata in vigore il 10 ottobre 1994

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