Articolo 115 del Codice di procedura civile

Art. 115.
(Disponibilita' delle prove).

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

Puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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