Articolo 165 del Codice di procedura civile

Art. 165.
(Costituzione dell'attore).

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.((131))

Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.


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AGGIORNAMENTO (131)
La L. 29 dicembre 2011, n. 218 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.".
Entrata in vigore il 5 gennaio 2012
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