Articolo 830 del Codice di procedura civile

Art. 830.
(( (Decisione sull'impugnazione per nullita').))((La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullita' del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.

Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia.

Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

Sentenze106

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