Articolo 153 del Codice di procedura civile

Art. 153.
(Improrogabilita' dei termini perentori).

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma))
Entrata in vigore il 1 luglio 2009

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