Articolo 153 del Codice di procedura civile
Art. 153.
(Improrogabilita' dei termini perentori).
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
(Improrogabilita' dei termini perentori).
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.