Articolo 73 del Codice di procedura civile

Art. 73.
(Astensione del pubblico ministero).

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi