Articolo 219 del Codice di procedura civile

Art. 219.
(Redazione di scritture di comparazione).

Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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