Articolo 616 del Codice di procedura civile

Art. 616.
(Provvedimenti del giudice dell'esecuzione).

Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze379

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi