Articolo 616 del Codice di procedura civile

Art. 616.
(Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione).

Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69))((125)) --------------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69, ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge."
Entrata in vigore il 1 luglio 2009

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