Articolo 57 del Codice di procedura civile

Art. 57.
(Attivita' del cancelliere).

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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