Articolo 198 del Codice di procedura civile

Art. 198.
(Esame contabile).

Quando e' necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore puo' darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, puo' esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non puo' fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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