Articolo 154 del Codice di procedura civile

Art. 154.
(Prorogabilita' del termine ordinatorio).

Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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