Articolo 391 del Codice di procedura civile

Art. 391.
(Pronuncia sulla rinuncia).

((Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.

Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.))

La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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