Articolo 1 del codice di procedura civile
Art. 1.
Il testo del Codice di procedura civile e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.
Il testo del Codice di procedura civile e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.