Articolo 39 del Codice di procedura civile

Art. 39.
(Litispendenza e continenza di cause).

Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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