Articolo 83 del Codice di procedura civile
Art. 83.
(Procura alle liti).
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.((La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce))((85))
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.
---------------AGGIORNAMENTO (85)
La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
(Procura alle liti).
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.((La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce))((85))
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.
---------------AGGIORNAMENTO (85)
La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."