Articolo 460 del Codice di procedura civile

Art. 460.
(Improponibilita' della domanda).

La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non puo' essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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