Articolo 460 del Codice di procedura civile
Art. 460.
(Improponibilita' della domanda).
La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non puo' essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.
(Improponibilita' della domanda).
La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non puo' essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.