Articolo 13 del Codice di procedura civile

Art. 13.
(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite).

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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