Articolo 742 del Codice di procedura civile

Art. 742.
(Revocabilita' dei provvedimenti).

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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