Articolo 159 del Codice di procedura civile

Art. 159.
(Estensione della nullita').

La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.

La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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