Articolo 669 sexies del Codice di procedura civile
Art. 669-sexies.
(Procedimento)
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati. (67) ((72)) ---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".
(Procedimento)
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati. (67) ((72)) ---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2008, n. 12637Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere - Dott. MORELLI Mario - Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L'AUTO IN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato PETRARCHINI Fabrizio, …Leggi di più...
2. Trib. Catania, sentenza 29/05/2024, n. 2658Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati: 1. dott. Massimo Escher Presidente 2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. 3. dott. Rossella Vittorini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di cui al procedimento n. 12907/2023 R.G.; ritenuto che, con il ricorso introduttivo, al Giudice trasmesso in data 18/4/2023 chiede - in CP_1 revisione delle statuizioni rese dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 4723 in data 30/11/2018 di cessazione effetti civili del matrimonio concluso con con la Parte_1 quale è stato imposto “l'obbligo per il signor …Leggi di più...
3. Trib. Catania, sentenza 04/06/2024, n. 2735Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati: 1. dott. Massimo Escher Presidente 2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. 3. dott. Rossella Vittorini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di cui al procedimento n. 13986/2023 R.G.; ritenuto che, con il ricorso introduttivo, al Giudice trasmesso in data 18/4/2024, chiede - in revisione Controparte_1 delle statuizioni rese dal Tribunale di Catania con il provvedimento emanato in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio Persona_1 nato il [...] da una relazione …Leggi di più...
4. Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 02971Provvedimento: to la seguente SENTENZA sul ricorso 14780-2017 proposto da: AT DA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARNALDO TASCIONE; - ricorrente- contro RI IO, RI NN, RI OL, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell'avvocato MARTA LUCANTONI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI MORETTA; con troricorrenti - -L( avverso la sentenza n. 846/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/05/2017; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con …Leggi di più...
5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202300170Provvedimento: Pubblicato il 27/02/2023 N. 00170/2023 REG.PROV.COLL. N. 00985/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 985 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Geroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento: - del …Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 41 c.p.a.·
- art. 52 del D.Lgs. 196/2003·
- art. 669 sexies e 700 c.p.c.·
- competenza del giudice ordinario·
- giurisdizione del Giudice Amministrativo·
- graduatoria di assegnazione alloggi SAP·
- liquidazione delle spese di lite·
- oscuramento delle generalità·
- patrocinio a spese dello Stato·
- provvedimento d'urgenza·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- tutela della privacy