Articolo 669 septies del Codice di procedura civile
Art. 669-septies.
(Provvedimento negativo)
L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
((La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva))
(67) (72)
---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".
(Provvedimento negativo)
L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
((La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva))
(67) (72)
---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2013, n. 26037Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Primo Presidente - Dott. ADAMO Mario - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22295-2012 proposto da: ET NI OS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 11, presso lo studio dell'avvocato TAGLIALATELA FRANCESCO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso; - ricorrente - …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2009, n. 22236Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7123/2004 proposto da: S.N.A.D. - SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE ANTINCENDIO E DISINQUINAMENTO S.P.A. (00112300892), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2007, n. 13396Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICASTRO Gaetano - Primo Presidente f.f. - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. CICALA Mario - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI VIA MASSARENTI 108 - BOLOGNA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PETRETTI …Leggi di più...
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2004, n. 13602Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. - Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere - Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere - Dott. VARRONE Michele - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, VIA V. 33, presso lo studio dell'avvocato NOME2, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME2, NOME3, giusta delega in calce al ricorso; …Leggi di più...
5. Trib. Catania, sentenza 29/05/2024, n. 2658Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati: 1. dott. Massimo Escher Presidente 2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. 3. dott. Rossella Vittorini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di cui al procedimento n. 12907/2023 R.G.; ritenuto che, con il ricorso introduttivo, al Giudice trasmesso in data 18/4/2023 chiede - in CP_1 revisione delle statuizioni rese dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 4723 in data 30/11/2018 di cessazione effetti civili del matrimonio concluso con con la Parte_1 quale è stato imposto “l'obbligo per il signor …Leggi di più...