Articolo 309 del Codice di procedura civile
Art. 309.
(( (Mancata comparizione all'udienza). ))((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181))
(( (Mancata comparizione all'udienza). ))((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181))