Articolo 104 del Codice di procedura civile

Art. 104.
(( (Pluralita' di domande contro la stessa parte). ))((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950
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