Articolo 286 del Codice di procedura civile

Art. 286.
(Notificazione nel caso d'interruzione)

Se dopo la chiusura della discussione si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si puo' fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.


Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze59

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