Articolo 539 del Codice di procedura civile

Art. 539.
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi