Articolo 539 del Codice di procedura civile
Art. 539.
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.