Articolo 84 del Codice di procedura civile

Art. 84.
(Poteri del difensore).

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze247

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi