Articolo 84 del Codice di procedura civile
Art. 84.
(Poteri del difensore).
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
(Poteri del difensore).
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-13, n. 202301506Provvedimento:Leggi di più...- art. 34 c.p.a.·
- art. 84 c.p.c.·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- demolizione opere abusive·
- diniego di permesso di costruire·
- improcedibilità del ricorso·
- prova sopravvenuta carenza di interesse·
- SCIA in sanatoria·
- valutazione del comportamento delle parti
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-18, n. 202304936Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.c.·
- corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- eccesso di potere·
- mancata impugnazione degli atti di intimazione·
- principio di ragione più liquida·
- rateizzazione dei debiti·
- violazione degli artt. 24 Reg. CE n. 595/2004·
- violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90·
- violazione degli artt. 8-quinquies d.l. n. 5/2009