Articolo 2719 del Codice civile

Art. 2719.

(Copie fotografiche di scritture).

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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