Articolo 135 del Codice civile
Art. 135.
(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).
E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.
(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).
E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.
2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-03-06, n. 201700163Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atto amministrativo·
- art. 63 d.lgs. 165/2001·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- procedimento di mobilità del personale scolastico·
- ricorso gerarchico·
- tentativo di conciliazione
3. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-08-04, n. 201609058Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti di gara·
- affidamento d'urgenza·
- aggiudicazione definitiva·
- anomalia delle offerte·
- appalti pubblici·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
- limiti dimensionali del ricorso·
- motivi aggiunti nel ricorso·
- offerta economicamente più vantaggiosa·
- principio di ragionevole durata del processo·
- procedura aperta·
- proroga del contratto·
- stipula del contratto·
- termine di 35 giorni per la stipula del contratto·
- verifica di congruità delle offerte·
- violazione art. 11 d.lgs. 163/2006·
- violazione art. 13 d.lgs. 163/2006·
- violazione art. 79 d.lgs. 163/2006·
- violazione art. 86 d.lgs. 163/2006·
- violazione art. 87 d.lgs. 163/2006