Articolo 135 del Codice civile

Art. 135.

(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).

E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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