Articolo 2944 del Codice civile
Art. 2944.
(Interruzione per effetto di riconoscimento).
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
(Interruzione per effetto di riconoscimento).
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.