Articolo 1888 del Codice civile
Art. 1888.
(Prova del contratto).
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
(Prova del contratto).
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.