Articolo 723 del Codice civile

Art. 723.

(Resa dei conti).

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredita' e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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