Articolo 1857 del Codice civile
Art. 1857.
(Norme applicabili).
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
(Norme applicabili).
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.