Articolo 2168 del Codice civile

Art. 2168.

(Morte di una delle parti).

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
2158.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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