Articolo 1984 del Codice civile

Art. 1984.

(Liberazione del debitore).

Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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