Articolo 2940 del Codice civile
Art. 2940.
(Pagamento del debito prescritto).
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
(Pagamento del debito prescritto).
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.