Articolo 1322 del Codice civile

Art. 1322.

(Autonomia contrattuale).

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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