Articolo 2262 del Codice civile
Art. 2262.
(Utili).
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
(Utili).
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
4. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300086Provvedimento:Leggi di più...- art. 18 del DPR n. 581 del 1995·
- art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004·
- art. 5, c. 2 del DPR n. 917 del 1986·
- art. 7 del DPR n. 581 del 1995·
- carenza di motivazione·
- difetto di istruttoria·
- documentazione anagrafica delle aziende agricole·
- eccesso di potere·
- legittimità del provvedimento regionale·
- normativa fiscale delle società semplici·
- parere negativo della Regione Emilia-Romagna·
- redditi non agricoli prevalenti·
- requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale·
- riparto degli utili tra soci·
- scrittura privata non autenticata·
- verifica dei requisiti di IAP·
- violazione della L. n. 241 del 1990