Articolo 722 del Codice civile

Art. 722.

(Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale).

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredita' vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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