Articolo 955 del Codice civile
Art. 955.
(Costruzioni al disotto del suolo).
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
(Costruzioni al disotto del suolo).
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.