Articolo 1786 del Codice civile
Art. 1786.
(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi).
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi).
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.