Articolo 448 del Codice civile

Art. 448.

(Cessazione per morte dell'obbligato).

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze7

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi