Articolo 14 del Codice civile
Art. 14.
(Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
(Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-07, n. 202301302Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 32 d.lgs. n. 50 del 2016·
- art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016·
- art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016·
- art. 86 d.lgs. n. 50 del 2016·
- compensazione delle spese di giudizio·
- dichiarazioni di conformità·
- esclusione da gara·
- giurisprudenza in materia di appalti pubblici·
- improcedibilità del ricorso incidentale·
- misure cautelari personali·
- onere della prova·
- patto di integrità·
- principio di concorrenzialità·
- principio di trasparenza·
- requisiti di ordine generale·
- requisiti di ordine speciale·
- responsabilità amministrativa da reato·
- self-cleaning·
- tutela della privacy·
- valutazione discrezionale della stazione appaltante
4. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-06-28, n. 202401660Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 C.C.N.L.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- bilanciamento tra tutela del dipendente e esigenze dell'amministrazione·
- concorso pubblico·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- licenziamento·
- misure cautelari·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- procedimento penale·
- regolamentazione delle sospensioni cautelari·
- rinvio a giudizio·
- sanzione disciplinare·
- sospensione cautelare dal servizio