Articolo 11 del Codice civile

Art. 11.

(Efficacia della legge nel tempo).

Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche' non preceda quella della stipulazione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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