Articolo 11 del Codice civile
Art. 11.
(Efficacia della legge nel tempo).
Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche' non preceda quella della stipulazione.
(Efficacia della legge nel tempo).
Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche' non preceda quella della stipulazione.
5. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-30, n. 202402267Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- art. 17.1 del disciplinare di gara·
- art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016·
- causa di decadenza dell'aggiudicazione·
- concorrenza tra operatori economici·
- DURC·
- esclusione dalla gara·
- garanzia provvisoria·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse pubblico·
- principio di buona amministrazione·
- principio di par condicio dei concorrenti·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- principio di trasparenza·
- procedura di gara·
- procedura di verifica dei requisiti·
- proroga dei termini·
- requisiti di partecipazione·
- responsabilità degli operatori economici·
- revoca dell'aggiudicazione·
- segnalazione all'ANAC·
- subentro dell'aggiudicatario·
- valutazione delle offerte tecniche ed economiche