Articolo 2808 del Codice civile
Art. 2808.
(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.
(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.
4. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-10-18, n. 202213382Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- cancellazione delle formalità ipotecarie·
- carenza di motivazione·
- diritto soggettivo·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- interesse legittimo·
- liquidazione coatta amministrativa·
- parità di giurisdizione·
- riparto della giurisdizione·
- risarcimento del danno·
- tutela dei diritti dei creditori·
- vendita transattiva·
- violazione art. 212, 111 L.F.·
- violazione art. 2808, 2825 bis, 2775 c.c.·
- violazione art. 282 c.p.c.·
- violazione art. 39 T.U.B.
5. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-10-18, n. 202213384Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 111 L.F.·
- art. 212 L.F.·
- art. 2775 c.c.·
- art. 2808 c.c.·
- art. 2825 bis c.c.·
- art. 282 c.p.c.·
- art. 39 T.U.B.·
- art. 5 L. n. 400/1975·
- autorizzazione ministeriale·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- interesse legittimo·
- liquidazione coatta amministrativa·
- risarcimento danni·
- vendita transattiva