Articolo 1710 del Codice civile

Art. 1710.

(Diligenza del mandatario).

Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.

Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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